Statuto dal 2013 al 2019

Nuovo statuto in vigore dal 16 marzo 2013

S T A T U T O

Approvato dall’Assemblea Straordinaria dei Soci in data 16 marzo 2013

Atto Notaio Filippo Goglia Rep. 3345 Racc. 2528 reg. Uff. Reg. Aulla il 22.03.2013 al n. 447 serie 1T 

CAPO  I°

CARATTERE   E  FINI    DELLA   CONFRATERNITA

Art.  1

E’ costituita in Pontremoli nell’anno 1262 l’associazione caritativa denominata “VENERABILE CONFRATERNITA DELLA MISERICORDIA  DI  PONTREMOLI- ONLUS” con sede in Via Pietro Cocchi n. 10, 54027 PONTREMOLI  (MS).

E’ sodalizio di volontariato per attività caritative, di assistenza e di soccorso, e con decreto PGRT n. 1115 del 26-09-1994 iscritta al registro regionale del volontariato organizzato, istituito ai sensi del LRT 26- 04-1993 n. 28 e riconosciuta persona giuridica privata iscritta in data 24 febbraio 2004 al n. 347 nel registro Regione Toscana delle persone giuridiche private ai sensi del DPR 361 del  10 Febbraio 2000.

Ha  ispirazione cristiana.

Art.  2

La Confraternita non ha scopo di lucro e si propone l’esercizio, per  amore di Dio e del  prossimo, a mezzo dei Confratelli e delle Consorelle, delle opere di Misericordia, corporali e spirituali.

Promuove ed esercita tutte opere di umana e cristiana carità suggerite dalle circostanze e se ne rende partecipe attuando nei propri settori di intervento opera di promozione dei diritti primari alla vita,alla salute,alla dignità umana,nell’ambito della crescita civile della società a misura d’uomo.

In particolare la Confraternita tende a promuovere e realizzare:

a)    l’elevazione spirituale mediante pratiche di pietà,di carità,di mutuo aiuto e di pratica del culto affinché venga favorita la “Civiltà dell’amore”;

b)    il soccorso e il trasporto dei feriti, degli infermi e dei disabili;

c)    il trasporto e la sepoltura dei defunti;

d)    il suffragio religioso dei confratelli e delle consorelle defunti;

e)    l’assistenza ai malati, agli anziani ed ai bisognosi in genere nei luoghi di cura e ricovero e a domicilio, anche realizzando idonee strutture di accoglienza,di diagnosi, di cura e di prevenzione;

f)    l’attività nei diversi settori della protezione civile e ambientale;

g)    iniziative di formazione, informazione, cultura, ricreazione, istruzione, sport;

h)    la protezione dell’infanzia abbandonata;

i)    l’erogazione di sussidi ed elargizioni a persone colpite da indigenza ed infermità;

j)    la tutela, la valorizzazione ed il recupero del patrimonio artistico;

k)    la pubblicazione e divulgazione di bollettini di informazione e promozione delle attività istituzionali.

La Confraternita al fine di poter raggiungere i propri scopi istituzionali, può inoltre promuovere nell’ambito degli scopi di cui sopra tutte le attività di utilità sociale che, sulla base della evoluzione scientifica, sociale e legislativa, in maniera diretta o indiretta, rechino vantaggio alla collettività, nel rispetto della concezione  cristiana della vita.

Per l’espletamento delle proprie attività la Confraternita potrà avvalersi anche di apposite sezioni, previa autorizzazione della Confederazione Nazionale, in relazione alle zone di intervento. La costituzione ed il funzionamento delle sezioni saranno regolamentati da specifiche norme di attuazione all’uopo emanate dal Consiglio Direttivo della Confraternita.

In questo preciso e vincolante contesto la Confraternita potrà inoltre partecipare a società, associazioni, comitati e fondazioni che abbiano finalità analoghe, affini o strumentali al conseguimento dei propri fini, solo se non in contrasto al  carattere cristiano e caritativo delle Misericordie.

Art. 3

La Confraternita non potrà partecipare ne aderire a iniziative e manifestazioni di qualsiasi genere che esulino dal proprio carattere di ente caritativo ed avente ispirazione cristiana.

Art. 4

La Confraternita è affiliata alla Confederazione Nazionale delle Misericordie d’Italia.

Fa parte inoltre dei soci fondatori della Federazione Regionale delle Misericordie della Toscana.

Il Priore della Confraternita rappresenta la Confraternita stessa nelle Confederazione Nazionale delle Misericordie d’Italia e nella Federazione Regionale delle Misericordie della Toscana nelle relative assemblee con diritto di elettorato attivo e passivo.

Ferma la autonomia giuridica, patrimoniale ed amministrativa della Confraternita, la partecipazione del sodalizio alla Confederazione Nazionale e alla Federazione Regionale implica per tutti gli iscritti alla Confraternita la spirituale appartenenza alla grande famiglia dei confratelli delle Misericordie italiane rappresentate dalla stessa confederazione, nonché l’impiego di mobilitazione caritativa in caso di calamità generali. 

Art. 5

Dato il carattere di collegamento nazionale del sodalizio, la Confraternita, in spirito di solidarietà verso le altre Confraternite di Misericordia, consente l’ammissione fra i propri soci di un confratello appartenente ad altra Confraternita in caso di trasferimento stabile del di lui domicilio nel territorio della Confraternita, qualora sia presentata domanda dall’interessato. L’ammissione è fatta d’intesa con la Confraternita da cui il  postulante proviene.

Art. 6

 Lo stemma della Confraternita ha carattere nazionale ed è comune a tutte le Misericordie d’Italia: croce latina in mezzo alle gotiche lettere F/M (“Fraternitas Misericordiae”) nel modello approvato dalla Confederazione Nazionale e in basso il ponte stemma del comune di Pontremoli.  

Art.  7

La divisa dei confratelli per i servizi di pronto soccorso e di assistenza, munita sul petto dello stemma della Confraternita, è conforme al tipo previsto dalla normativa nazionale regolante la suddetta attività.

Per le funzioni religiose e di carattere funebre è adottata una veste di tela nera semplice e breve, con buffa simbolica, stretta ai fianchi da un cordiglio nero avente una medaglia con simbolo F/M.

Art.  8

La  Confraternita trae i mezzi necessari ai propri fini:

    –          dalle rendite patrimoniali;

–          dalle quote annuali e dalle elargizioni degli iscritti;

–          da erogazioni  liberali delle popolazioni o di benefattori;

–          dai contributi di organi ed enti pubblici;

–          dai contributi di organismi internazionali; donazioni e lasciti testamentari;

–          da rimborsi derivanti da convenzioni;

–          da entrate derivanti da attività commerciali e produttive nei limiti imposti dalla legge;

–          dall’esercizio di iniziative svolte a ricevere in carità per restituire in carità;

–          da ogni altra attività consentita dalla legge.

Art.  9

Il volontariato è la divisa morale di tutti i confratelli in ogni loro prestazione di attività.

E’ severamente proibito per i confratelli l’accettazione di qualsiasi forma di compenso.

Il confratello di Misericordia riceve dall’assistito la propria ideale retribuzione solo nella coscienza del dovere compiuto o con l’espressione del tradizionale motto:

“DIO  TI  RENDA   MERITO”

A promuovere tra gli iscritti una sana emulazione nelle opere di carità potranno essere concesse distinzioni di puro carattere morale.

Art.  10

La Confraternita  promuove la donazione del sangue e degli organi attraverso le consociazioni nazionali dei Fratres e Aido. 

CAPO   II°

REQUISITI DI APPARTENENZA ALLA CONFRATERNITA E CLASSIFICAZIONE DEGLI ISCRITTI.

Art.  11

CATEGORIE DEGLI  ISCRITTI.

Tutti gli iscritti al sodalizio sono chiamati col nome tradizionale di “Confratelli” e “Consorelle” ed alimentano tale vincolo spirituale nella comunanza delle idealità morali e delle iniziative caritative che sono alla base della Confraternita.

L’adesione alla Confraternita avviene su richiesta dell’interessato contestualmente al versamento della quota di iscrizione e confermata dal versamento delle successive quote annuali, salvo casi particolari esaminati dal Consiglio Direttivo.

Art.  12

PERDITA  DELLA  QUALITA’  DI   ISCRITTO.

La qualità di  iscritto si perde per morte, per dimissioni, per decadenza, o per esclusione.

Art. 13

AGGREGAZIONE  DI  DEFUNTI.

Potranno essere aggregati alla Confraternita dopo morte i defunti i cui familiari desiderino farne suffragio. Di tale aggregazione verrà redatto apposito elenco.

 

CAPO  III°

Art.    14

I   CONFRATELLI   E  LE  CONSORELLE.

 

Per essere iscritti alla Confraternita come confratelli o consorelle occorre essere di principi cristiani e di corretta vita morale.

In casi particolari, potrà essere ammesso come iscritto la persona che, pur non appartenendo alla religione cattolica, aderisca alla ispirazione cristiana del sodalizio e si proponga di farne attestazione nell’esercizio delle opere caritative della Confraternita.

I confratelli e le consorelle costituiscono il corpo funzionale della Confraternita; si impegnano in quanto è nelle loro possibilità all’esercizio di una o più opere caritative svolte dalla Confraternita, previa iscrizione nel registro dei volontari; godono di tutti i diritti sociali e partecipano alle assemblee con diritto di elezione attiva e passiva.

Art.   15

IL GRUPPO  DI  PROTEZIONE CIVILE  “MISERICORDIA DI PONTREMOLI”  

 

In seno alla Confraternita è costituito (ove le circostanze locali e la situazione organizzativa della Confraternita lo consentano) il Gruppo di Protezione civile “Misericordia di Pontremoli” per i fini di intervento e di soccorso in casi di calamità locali o nazionali ed internazionali, in coordinamento con le autorità competenti.

Il gruppo “Misericordia di Pontremoli”, a seconda delle particolari esigenze di intervento, potrà aggregarsi ad altre associazioni o Gruppi di Protezione Civile operanti sul territorio nazionale.

Per motivi legali ed assicurativi possono far parte del Gruppo “Misericordia di  Pontremoli” solo persone iscritte alla Confraternita, fatte salve le diverse disposizioni nazionali regolanti la materia.

Il Consiglio Direttivo nomina il responsabile del Gruppo nella persona di un iscritto alla Confraternita oppure delega a tale incarico un membro del Consiglio Direttivo.

Il responsabile del Gruppo può partecipare, senza diritto di voto, alle adunanze del Consiglio Direttivo della Confraternita.

Art. 16

ATTIVITA’ CARITATIVE SPECIALI – ATTIVITA’ TECNICO SANITARIE-CULTURALI, RICREATIVE E SPORTIVE.

Il Consiglio Direttivo promuove ed incrementa lo svolgimento di attività di addestramento tecnico-sanitario dei confratelli, con corsi di istruzione e con ogni altro idoneo mezzo.

Promuove altresì attività ed iniziative di carattere culturale, ricreativo e sportivo.

Per tali attività potranno essere costituiti in seno alla Confraternita anche “Circoli” che saranno presieduti da un delegato nominato dal Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo potrà costituire in seno alla Misericordia anche “ Gruppi” per l’esercizio di speciali opere caritative (fra cui l’assistenza ai carcerati, ai liberati dal carcere e alle loro famiglie).

Per collaborare nelle opere della Confraternita e per reperire aiuti finanziari necessari per le opere stesse potrà essere costituito- ad iniziativa di confratelli e di cittadini amici della Confraternita con l’approvazione del Consiglio Direttivo un “Comitato Pro Misericordia” con gestione propria, della quale sarà data annua comunicazione al Consiglio Direttivo.

CAPO    IV°

Art. 17

DOVERI  E DISCIPLINA DEGLI  ISCRITTI.

DOVERI   DEGLI   ISCRITTI.

Tutti gli iscritti debbono:

a)  osservare lo statuto, i regolamenti e le disposizioni emanate dagli organi della Confraternita, e sul piano generale, della Confederazione Nazionale e della Federazione Regionale;

b)  tenere condotta morale e civile irreprensibile;

c)  adempiere diligentemente i servizi con spirito di umana e cristiana carità;

d)  collaborare alle iniziative della Confraternita e presenziare alle riunioni;

e)  partecipare alle iniziative generali promosse dalla Confederazione Nazionale e dalla Federazione Regionale;

f)  tenere nei confronti dei confratelli e consorelle preposti alle cariche sociali un comportamento corretto e di massima collaborazione.

Art. 18

DISCIPLINA   DEGLI   ISCRITTI.

 

Gli iscritti sono passibili dei seguenti provvedimenti disciplinari previa contestazione scritta dell’addebito e invito a presentare entro 15 giorni al Consiglio Direttivo le loro deduzioni:

a)   ammonizione scritta;

b)   sospensione a tempo determinato non superiore ad un anno;

c)   decadenza;

d)   esclusione.

Contro i provvedimenti di cui ai commi a, b, l’interessato potrà proporre ricorso, entro 15 giorni dalla comunicazione al Collegio Probivirale che decide in via definitiva sentito il reclamante ed il Priore, con parere definitivo ed inappellabile.

I provvedimenti di cui alle lettere c, d, sono di competenza dell’Assemblea.

Art. 19

PERDITA  DELLA QUALITA’ DI ISCRITTO.

La qualità di  iscritto  si perde per morte, decadenza o per esclusione.

Si perde per decadenza:

a)  ove nell’iscritto venga in qualunque momento a mancare uno dei requisiti essenziali  previsti dall’art. 14;

b)  qualora l’iscritto, nonostante fraternamente e ripetutamente richiamato, persista nella violazione dei doveri fondamentali previsti dallo statuto;

c)  qualora l’iscritto, pur essendo in grado di corrispondere la quota sociale, persista per oltre un biennio in stato di morosità.

La qualità di iscritto può essere recuperata a seguito di  nuova  iscrizione o con  il pagamento delle quote arretrate.

La  perdita della qualità di iscritto implica contemporaneamente la perdita di ogni diritto sia spirituale che materiale verso la Confraternita.

Il provvedimento potrà essere revocato ove siano venute a cessare le cause della decadenza.

La  qualità di  iscritto  si perde per esclusione:

–          nei casi che rendano incompatibile, per qualunque ragione, l’appartenenza dell’iscritto alla Confraternita.

Il provvedimento è proposto motivatamente dal Consiglio Direttivo al Collegio dei Probiviri.

Della proposta di esclusione e dei relativi motivi il Consiglio Direttivo dà comunicazione raccomandata all’iscritto, con invito a presentare entro 15 giorni le proprie deduzioni al Collegio dei Probiviri. Il Collegio dei Probiviri  delibera sentito l’interessato e il Priore.

I casi di decadenza o esclusione potranno essere riesaminati dal Collegio dei Probiviri, sentito il parere del Priore e o del Consiglio Direttivo, a seguito di domanda di revoca presentata dall’interessato decorso almeno 1 anno dal provvedimento medesimo.

Contro il provvedimento l’iscritto può ricorrere all’Autorità Giudiziaria ai sensi dell’art. 24, terzo comma del  C.C.

 

CAPO  V°

GOVERNO DELLA  CONFRATERNITA

Art.  20

ORGANI  DELLA  CONFRATERNITA.

 

Sono organi  della  Confraternita:

a)    L’Assemblea;

b)    Il Consiglio Direttivo;

c)    Il  Priore;

d)    Il Collegio dei Probiviri;

e)    Il Collegio dei Sindaci Revisori.

Art.  21

DURATA DEGLI INCARICHI  NEGLI ORGANI SOCIALI.

 

Tutti gli incarichi negli organi sociali (ad eccezione del Collegio dei Probiviri) di cui all’art. 30 durano 3 (tre) anni.

Gli uscenti sono rieleggibili.

Ove in un organo sociale si verifichi la vacanza di un membro, di nomina del Consiglio Direttivo, succede il primo dei non eletti.

Nel caso in cui si verifichi la vacanza del Presidente del Collegio dei Sindaci Revisori, il Collegio stesso provvederà alla nomina del nuovo Presidente (vedi art. 31).

Art.   22

DEL  CONSIGLIO  DIRETTIVO.

Il Consiglio  Direttivo è l’organo di governo della Confraternita e delibera su tutte le materie non riservate  specificamente all’ Assemblea.

      In particolare:

a)  provvede alla amministrazione della Confraternita ivi compreso l’acquisto e la vendita di mobili e di automezzi. Peraltro non sono in alcun modo cedibili né alienabili i beni e le cose aventi carattere storico e artistico, né carte e documenti di qualunque genere, particolarmente se antichi, relativi alla vita della Confraternita. Per l’acquisto, la vendita o la permuta di immobili o per la creazione di passività ipotecarie è necessaria la deliberazione dell’Assemblea;

b)  provvede alle nomine previste dal presente Statuto e a ogni altra nomina eventualmente occorrente;

c)  delibera i regolamenti e le norme speciali e le norme di attuazione del presente statuto ed emana qualsiasi regolamento per il buon funzionamento del sodalizio;

d)  provvede alla assunzione e al licenziamento del personale dipendente, dispone in ordine ad ogni altro rapporto  di collaborazione in conformità alle normative vigenti in materia;

e)  assume i provvedimenti disciplinari di sua competenza;

f)  predispone i bilanci preventivi e consuntivi ,da sottoporre all’Assemblea, avvalendosi anche di collaborazioni professionali esterne;

g)  delibera sull’accettazione di eredità e legati da farsi sempre con beneficio d’inventario;

h)  prende d’urgenza i provvedimenti che appaiano necessari nell’interesse del sodalizio salvo la ratifica, quando del caso dell’Assemblea;

i)  compie ogni altra funzione ed esercita qualunque altro potere che i presenti capitoli non attribuiscono esplicitamente ad altri organi della Confraternita;

j)  propone all’Assemblea le modifiche statutarie sia di propria iniziativa che su richiesta di almeno 1/10 dei confratelli;

k)  può costituire un comitato esecutivo, anche con eventuali consulenze di persone esterne al Consiglio Direttivo, per compiti di ordinaria amministrazione al fine di garantire il normale funzionamento della Confraternita;

l)  autorizza il Priore a stare in giudizio, transigere e conciliare le relative liti, sia  dinnanzi agli organi giurisdizionali che dinnanzi ai collegi arbitrali per tutte le eventuali controversie che interessano la Confraternita;

m)  determina l’ammontare della quota di iscrizione  ed associativa che ogni iscritto deve versare annualmente;

n)  indice l’Assemblea elettorale alla scadenza statutaria a termine di regolamento e nomina la Commissione Elettorale;

o)  provvede alla convocazione della Assemblea ordinaria e straordinaria.

Art. 23

COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO  DIRETTIVO.

Il  Consiglio Direttivo è composto da 15 membri scelti tra i Confratelli e le Consorelle.

Per essere eletti nel Consiglio Direttivo occorre aver compiuto 18 anni di età e avere almeno 3 (tre) anni di anzianità di iscrizione.

Non sono contemporaneamente eleggibili nel consiglio Direttivo ascendenti e discendenti.

Non sono eleggibili il personale dipendente o personale vincolato da altro rapporto di collaborazione con la Confraternita.

 

Il Consiglio Direttivo nomina nel suo seno, con i voti validi della metà più uno dei presenti:

 a)  il Priore

b)  il primo Sottopriore

c)  il Segretario

d)  l’Amministratore

Possono partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo, senza diritto di voto:

      Il  secondo sottopriore;

a)  Il  rappresentante del Gruppo Protezione Civile interno;

b)  Il  rappresentante dei confratelli  dediti  ai  servizi funebri;

c)  Il  Presidente del Gruppo Donatori di Sangue Fratres.

Art.   24

ADUNANZE  DEL CONSIGLIO DIRETTIVO.

Il Consiglio Direttivo si raduna ogni qualvolta il Priore per ragioni particolari lo ritenga necessario, oppure ove sia fatta domanda al Priore da almeno 5 (cinque) consiglieri, oppure dal Presidente del Collegio dei Probiviri o dal Presidente del Collegio dei Sindaci Revisori.

Il Consiglio Direttivo può essere convocato anche telefonicamente in casi di particolari necessità.

L’invito all’adunanza è normalmente comunicato dal Priore, agli interessati 3 (tre) giorni prima di quello della convocazione a mezzo lettera, fax, posta elettronica o altro mezzo di comunicazione idoneo, indicando gli argomenti all’ordine del giorno.

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo debbono essere prese con l’intervento della metà più uno dei suoi componenti.

Per la validità delle deliberazioni occorre il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In  caso di parità prevale il voto del Priore.

I membri che non intervengono a tre adunanze consecutive senza giustificato motivo, con comunicazione scritta o verbale, possono essere dichiarati decaduti per decisione del Consiglio Direttivo dopo rimasti inutili due richiami scritti.

Art.  25

IL PRIORE.

Il Priore è il capo della Confraternita; ne dirige e ne sorveglia le varie attività e ne ha la rappresentanza legale e la firma.

In particolare:

a)  vigila per la tutela delle ragioni degli interessi e delle prerogative del sodalizio e sulla osservanza dello Statuto e dei regolamenti;

b)  convoca le adunanze e le assemblee, oltre che per disposizioni del Consiglio, anche per le disposizioni contenute nello stesso Statuto e ne tiene la Presidenza;

c)  attua le deliberazioni del Consiglio Direttivo e delle Assemblee;

d)  firma la corrispondenza e le carte e i registri sociali, eventualmente delegando per il disbrigo dell’ordinaria Amministrazione;

e)  esercita il controllo sull’inventario dei beni mobili ed immobili comprese le cose di carattere storico ed artistico, nonché documenti storicamente interessanti della Confraternita. Di tale inventario sarà tenuta copia presso l’Amministrazione della Confraternita e qualora se richiesta sarà data comunicazione alle autorità competenti;

f)  tiene i rapporti con la Confederazione Nazionale e la Federazione Regionale agli effetti di ogni evento che consigli  l’interessamento della Confederazione o della Federazione verso la Confraternita;

g)  prende ogni provvedimento di urgenza anche se non contemplato nel presente articolo compresi atti cautelativi e conservativi anche di carattere giudiziario, salvo sottoposizione alla ratifica del Consiglio Direttivo nella prima riunione successiva al provvedimento.

Art.   26

DEI  SOTTOPRIORI.

Il primo Sotto-Priore cura la conservazione dei beni mobili ed immobili della Confraternita, sovrintende ai restauri eventualmente deliberati dal Consiglio Direttivo, ne redige il relativo inventario, propone al Consiglio Direttivo gli interventi necessari.

Il primo Sotto-Priore sostituisce nel governo della Confraternita il Priore quando questo è assente.

Il secondo Sotto-Priore, nominato dal Consiglio Direttivo, deve essere un sacerdote. Di tale nomina viene data comunicazione al Vescovo della Diocesi.

Provvede e sorveglia  l’esatto andamento delle funzioni religiose della Confraternita,  previo accordo con il Priore.

Art.  27

IL  SEGRETARIO.

 

Il  segretario redige i  verbali; cura la corrispondenza; coadiuva il Priore per quanto espressamente previsto dall’art. 25.

Il Consiglio Direttivo può nominare un Vice-Segretario per la collaborazione col Segretario nei relativi compiti.

Art. 28

L’AMMINISTRATORE.

 

L’Amministratore, in collaborazione con il Priore, cura la parte amministrativa di tutte le attività della Confraternita. Provvede alla regolare tenuta dei documenti e dei libri contabili, redige i bilanci in unione al Consiglio Direttivo.

Su delega del Priore è autorizzato alla firma di traenza e di girata sugli assegni bancari, circolari e similari e sugli assegni postali. La firma può essere disgiunta.

 

Art. 29

IL COLLEGIO DEI  PROBIVIRI.

Il collegio  ei Probiviri è composto da cinque membri ,eletti dalla Assemblea fra i confratelli più benemeriti per servizi prestati o per attaccamento alla Confraternita.

Il Collegio elegge il suo Presidente, il Vice Presidente ed il Segretario secondo modalità determinate dal collegio medesimo.

I membri durano in carica 6 (sei) anni e possono essere rieletti.

Il collegio si riunisce su convocazione del  suo Presidente quando vi sia materia di decisioni di sua competenza.

I membri del Collegio possono essere invitati a particolari adunanze del Consiglio Direttivo senza diritto di voto.

Spetta al Collegio:

a)  vigilare sull’esatta osservanza delle norme statutarie e regolamentari da parte degli organi della Confraternita;

b)  interpretare- in caso di divergenze- le norme dello Statuto e dei regolamenti sentito il parere della Confederazione Nazionale e Federazione Regionale;

c) decidere come Collegio dei Probiviri sui ricorsi presentati da soci contro i provvedimenti disciplinari del Consiglio Direttivo nei loro confronti;

d)  sostituire l’opera del Consiglio Direttivo quando questo rassegni le dimissioni o sia impedito eccezionalmente di funzionare, fino alle nuove elezioni che dovranno essere promosse non oltre un trimestre;

e) convoca, qualora ne ravvisi la necessità, con richiesta scritta e motivata il Consiglio Direttivo.

Art.  30

IL COLLEGIO DEI SINDACI  REVISORI DEI CONTI.

Il collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri effettivi e da due supplenti eletti dall’assemblea, vigila sulla regolarità contabile e sulla gestione della associazione. Esamina il bilancio preventivo e quello consuntivo relazionando per iscritto l’assemblea.

La carica di revisore dei conti è incompatibile con qualsiasi altro incarico all’interno dell’associazione.

Il collegio dura in carica tre anni, delibera a maggioranza, nomina al suo interno il presidente che deve essere in possesso di adeguate competenze in materia contabile.

Esamina il bilancio preventivo e quello consuntivo relazionando per iscritto all’Assemblea.

 

Art 31

Tutte le cariche elettive vengono esercitate a titolo gratuito perché assunte per dovere cristiano, civile, morale nel rispetto del principio del volontariato che è alla base dello spirito della fraternità.

I confratelli eletti alle cariche sociali, in virtù del ruolo da loro ricoperto, dovranno ancor più  tenere una condotta morale civile irreprensibile e nello stesso tempo dovranno tenere nei confronti degli altri confratelli  un rapporto di estrema semplicità e cordialità, tenuto conto anche dello spirito di servizio per il quale accettano la carica.

 

Art 32

BILANCIO – UTILI

L’esercizio sociale si chiude il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Alla fine di ciascun esercizio il Consiglio direttivo procederà alla redazione del bilancio da presentare per l’approvazione unitamente al programma dell’attività per il nuovo esercizio ed al preventivo delle spese, all’assemblea da convocarsi entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio.

Dalla data dell’avviso di convocazione il bilancio ed il programma verranno depositati presso la sede della confraternita a disposizione dei confratelli che volessero consultarli.

Art 33

E’ vietata la distribuzione , anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione, nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita della Confraternita, salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposte dalla legge.

 

Art.34

 

LE  ASSEMBLEE.

 

La  Confraternita si raduna in duplice forma assembleare:

a)  Assemblea Ordinaria;

b)  Assemblea Straordinaria.

All’assemblea ordinaria e alla assemblea straordinaria partecipano tutti i confratelli e le consorelle iscritti alla Confraternita di età superiore ai 18 (diciotto) anni.

Nell’assemblea ordinaria e straordinaria ogni socio ha diritto ad un voto e può delegare, per iscritto, altro confratello o consorella a votare in sua vece.

Ogni confratello o consorella presente in assemblea non può avere più di tre deleghe.

 

Art.35

L’ASSEMBLEA ORDINARIA.

 

L’assemblea ordinaria è convocata almeno una volta all’anno.

L’Assemblea:

a) delibera sul rendiconto morale, finanziario ed economico del Bilancio presentato dal Consiglio Direttivo, cui sarà accompagnata la relazione dei Sindaci;

b) delibera sulle altre materie di sua competenza.

 

Art.  36

L’ASSEMBLEA  STRAORDINARIA.

 

L’Assemblea straordinaria è convocata in qualunque periodo nei seguenti casi.

a)    quando il Consiglio Direttivo ne ritenga l’opportunità o per obblighi statutari;

b)    quando ne sia stata fatta richiesta dalla Confederazione Nazionale per problemi della Confraternita di particolare rilevanza o per iniziative di carattere generale;

c)   quando almeno un decimo degli iscritti ne faccia domanda scritta e motivata al Consiglio Direttivo;

d)   quando il Collegio dei Revisori per gravi e motivate ragioni ne chieda la convocazione.

Nei casi i cui alle lettere  b, c, d, il Consiglio Direttivo deve convocare l’assemblea entro il mese successivo alla richiesta.

Art.37

MODALITA’ DELLE ASSEMBLEE.

La convocazione dell’Assemblea ordinaria e straordinaria è fatta a mezzo di comunicati stampa, e affissioni pubbliche, almeno  15 giorni prima della data dell’Assemblea.

L’avviso di convocazione dovrà indicare chiaramente gli argomenti posti all’ordine del giorno nonché il giorno, l’ora e il luogo della riunione. L’avviso di convocazione fisserà anche la data per la seconda convocazione.

Le Assemblee sono presiedute dal Priore o, in sua assenza dal primo Sotto-Priore ed in mancanza del medesimo dal Consigliere più anziano.

Le Assemblee sono regolarmente costituite in prima convocazione con la presenza di almeno  metà più uno degli iscritti ed in seconda convocazione con qualunque numero degli iscritti  presenti, sempreché tale numero sia superiore almeno  al  doppio dei componenti il Consiglio Direttivo.

Per  la validità delle deliberazioni assembleari è necessario il voto della maggioranza assoluta dei votanti.(50% +1).

Le votazioni si fanno per appello nominale, o per alzata di mano o per scrutinio segreto (secondo  scelta  dell’Assemblea). 

Nelle delibere concernenti il bilancio e il resoconto morale economico e finanziario presentati dal Consiglio Direttivo, i membri del Consiglio Direttivo e del Collegio sindacale non hanno diritto di voto.

I  processi verbali sono sottoscritti dal Presidente dell’Assemblea e dal Segretario e sono inseriti nell’apposito registro.

Per le assemblee aventi oggetto la riforma dello Statuto oppure proposta di scioglimento della Confraternita vigono le speciali disposizioni di cui agli articoli 38, 39 e 40.

 

Art. 37/B

ELEZIONI  DEGLI   ORGANI SOCIALI.

Le elezioni per la nomina delle cariche sociali si svolgono negli appositi giorni e nelle ore fissate dal Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo nomina una Commissione Elettorale avente il compito di redigere la lista dei candidati secondo quanto disposto da apposito regolamento.  

Nel caso in cui il Consiglio Direttivo non sia in grado di indire le elezioni le stesse vengono fissate dal Priore o dal Presidente del Collegio dei Probiviri.

Entro dieci giorni dalla proclamazione degli eletti Il presidente della Commissione Elettorale convoca gli eletti per l’insediamento e l’effettuazione degli adempimenti statutari: Alla prima riunione del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Probiviri e del Collegio dei Sindaci Revisori partecipano unicamente i membri eletti: Tutti gli organi, nella prima seduta, sono presieduti dal membro con maggiore anzianità di appartenenza alla confraternita.

Nel caso di dimissioni o di perdita, per qualsiasi motivo, della qualità di membro del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Probiviri , da parte di uno degli eletti, subentra il candidato che risulta, in quel momento, il primo  dei non eletti.

Qualora la sostituzione  dei candidati eletti interessi oltre il 50% dei componenti, il Consiglio Direttivo originariamente insediato, decade e si procede a nuove elezioni.

 

Art.38

GIORNATA  DELLA MISERICORDIA.

La Confraternita venera la Madonna di S. Luca come patrona e ne celebra annualmente la sua festa nella terza domenica del mese di novembre.

L’invito di partecipazione è trasmesso dal Priore a tutti gli iscritti alla Confraternita nonché alla Confederazione Nazionale mediante pubbliche affissioni o a mezzo stampa o radiotelevisive.

L’invito può essere esteso agli amici e simpatizzanti del sodalizio nonché alle autorità e personalità locali.

In tale occasione il Consiglio Direttivo presenta il “bilancio della carità” mediante pubblico resoconto delle opere di assistenza e di soccorso svolte dalla Confraternita nell’anno precedente e verranno esaminate e prospettate le iniziative assistenziali e caritative per l’anno successivo.

 

RIFORMA   DELLO  STATUTO.

 

La proposta  di riforma dello Statuto oltre che dai componenti del Consiglio Direttivo può essere presentata mediante motivata mozione scritta da  un  numero di confratelli/consorelle non inferiore a un decimo degli iscritti alla Confraternita.

La mozione è esaminata in riunione congiunta dal Consiglio Direttivo e dal Collegio dei Probiviri e sottoposta al parere della Confederazione Nazionale.

Dopo l’esame della proposta e i pareri scritti di cui al secondo comma del presente articolo, il Consiglio Direttivo convoca una  Assemblea Straordinaria con specifica indicazione degli articoli dello statuto di cui si è fatta proposta di riforma nonché con indicazione degli adempimenti formulati dai proponenti.

L’Avviso di convocazione avviene a mezzo  stampa o con pubbliche affissioni o con comunicazioni radio-televisive, con le predette indicazioni, non meno di 15  giorni prima della data dell’Assemblea e pubblicato in visibile maniera presso la sede sociale per lo stesso periodo del che sarà certificato l’avvenuto adempimento dal Priore e dal Segretario.

L’Assemblea straordinaria per la riforma dello Statuto si costituisce in prima convocazione con il 50% più uno degli iscritti ed in seconda convocazione con almeno un dodicesimo degli iscritti e delibera con il voto favorevole di almeno due terzi dei presenti.

L’avviso dovrà essere trasmesso anche alla Confederazione Nazionale, un dirigente della quale potrà presenziare alla Assemblea per illustrare il parere scritto della Confederazione.  

Art.39

GESTIONE   STRAORDINARIA.

 

In  caso di eventi straordinari o di situazioni interne tali che non rendano possibile il normale funzionamento della Confraternita o delle sue attività e qualora l’Assemblea non sia stata in grado di provvedere in merito, o sia andata  deserta, il Priore della Confraternita segnala alla Confederazione Nazionale l’esistenza di tale situazione straordinaria per la richiesta di intervento ai fini della normalizzazione della vita sociale e della funzionalità dei servizi.

La richiesta potrà anche essere presentata dal Presidente del Collegio dei Probiviri o da 1/10 dei confratelli/consorelle.

La Confederazione, dopo accertate le condizioni di anormalità e dopo dimostratesi inutili eventuali forme di intervento per la ripresa della normale vita associativa, nomina un Commissario Straordinario che provvede alla  provvisoria amministrazione della Confraternita procedendo poi alla convocazione degli organi sociali per la ripresa della normale attività del sodalizio.

Ove  tale  ripresa  risulti impossibile, e ove la convocazione di una speciale Assemblea a tale proposito rimanga priva di esito, il Commissario Straordinario attiva la procedura di scioglimento ai sensi delle norme di cui al codice civile  e disposizioni di attuazione.

 

Art.  40

SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE DELLA CONFRATERNITA.

La Confraternita ha durata illimitata. In caso di scioglimento della Confraternita l’Assemblea nominerà uno o più liquidatori che provvederanno alla liquidazione del patrimonio secondo le norme di legge.

A seguito dello scioglimento, quanto residuerà dalla liquidazione, sarà devoluto a scopo di beneficenza ad altra associazione a carattere locale di ispirazione cristiana, che persegua fini di carità analoghi a quelli della Misericordia secondo le modalità stabilite dall’Assemblea, ove ancora esistente, ed in difetto dalla Confederazione nazionale delle Misericordie d’Italia cui la stessa è affiliata.

 

Art.  41

Per le materie non contemplate nel presente statuto si osservano le norme del C.C. e le normative nazionali vigenti relative alle Associazioni ONLUS.