Regolamento Organico del 1889

 

REGOLAMENTO    ORGANICO  (anno 1889)

 

PER LA SEZIONE DI MUTUO SOCCORSO

DELLA VENERABILE CONFRATERNITA DELLA   MISERICORDIA  IN  PONTREMOLI

APPROVATO  IL  13    DICEMBRE  1889

 

per la Sezione di Mutuo Soccorso della   Venerabile  Confraternita della Misericordia in Pontremoli.

TITOLO  I

Costituzione e Scopo della Sezione

ART. 1.

Per accrescere il benessere materiale mediante il mutuo Soccorso fra gli   ascritti alla Venerabile Confraternita della Misericordia  pel tempo   della loro dimora in Pontremoli e paesi vicini, vien costituita in seno alla   medesima una Sezione di Mutuo Soccorso, l’andamento della quale è tracciato   dal presente regolamento.

ART. 2.

Quantunque la Sezione abbia contabilità separata dalla confraternita, ed   amministrazione quasi autonoma, pure non potrà aver per soci che gli ascritti   ed ascritte alla confraternita stessa elencati nelle due classi di soci   Effettivi od Onorari secondo la loro condizione e richiesta, salvo sempre il   caso che appresso.

ART. 3.

I facenti parte della Sezione s’interdicono di fare in corpo pubbliche   comparse, e di intervenire a ricevimenti, ecc. e si asterranno dall’adottare   vessilli ed in generale dal far atti che potrebbero indurre a credere non   essere il mutuo soccorso l’unico loro scopo. Solo il Presidente fregiato del   distintivo che verrà adottato, con qualche membro del Consiglio e dietro   delibera, dello stesso potrà rappresentare in date circostanze la Sezione,   previo il beneplacito dell’Autorità ecclesiastica e quello dell’Autorità   civile ove occorra.

ART. 4.

La Sezione di Mutuo Soccorso si propone pei suoi ascritti bisognosi

1.° Di sussidiarli in caso d’impotenza al lavoro, causata da malattia.

2.° Di elargire sussidii ai suoi malati cronici.

3.° Di dare pensioni vitalizie a coloro che da 25 anni almeno e   continuatamente ascritti, giunti alla vecchiaia, siano inabili a qualunque   lavoro e guadagno o manchino di sufficiente rendita particolare, ne abbiano   parenti che li sostentino.

4.° Di pagare un sussidio alla famiglia riconosciuta bisognosa in caso di   morte d’un ascritto effettivo.

5.° Di dispensare annualmente una sol volta sussidi, nonché agli   ascritti, per cure balnearie, per chiamata sotto le armi ecc. e anche ai   poveri della Città secondo i mezzi che a disposizione della Sezione saranno a   questo fine passati dalla Confraternita.

6.° Di promuovere ed attuare nella misura dei propri mezzi quelle   istituzioni  riconosciute utili e benefiche ai suoi ascritti, nonché   alla Città ed alla Classe operaia, tanto nel rispetto economico, che   nell’intellettuale e morale.

7.° Di promuovere la formazione di una Cassa Centrale di fratellanza fra   quelle Sezioni che potrebbero sorgere con simile intento e regolamento in   seno alle compagnie della Diocesi.

ART. 5.

La Sezione si mantiene e provvede ai suoi bisogni col prodotto della   quota mensile di ciascun Socio, coi frutti dei capitali sociali, colle   elargizioni, donazioni, offerte ecc. fatte
in vantaggio della medesima.

 

TITOLO II.
Ammissione dei Soci

ART. 6.

Può far parte della Sezione di Mutuo Soccorso ogni ascritto alla   Confraternita. Gli ascritti si dividono in tre classi.

1. Ascritti o Soci effettivi.

2. Ascritti o Soci Onorari.

3. Ascritti o Soci Benemeriti.

Saranno classati fra gli effettivi tutti coloro che dimoranti in   Pontremoli o paesi limitrofi e dall’età di anni sedici a quarantacinque   traggono al tempo dell’inscrizione i mezzi
di sussistenza esercitando onestamente una professione, arte o mestiere   industriale o commerciale.

Sono Soci Onorari quei confratelli che sussidiano la Sezione coi   contributi senza distinzione di dimora o di età. Fra queste due classi di   confratelli ascritti viene reclutato il personale occorrente alla   Amministrazione.

Sono poi proclamati, dietro proposta del Consiglio, in Assemblea   Generale, Soci Benemeriti indistintamente tutti coloro che non ascritti alla   confraternita sussidiano la Sezione con una offerta non inferiore alle Lire   Cinquanta. Questi non potranno aver voto nelle elezioni, ne coprire cariche,   ne aver ingerenza nell’Amministrazione e nei Consigli, e a loro sarà   solamente dimostrata gratitudine nei casi e modi stabiliti dal
Regolamento.

ART. 7.

Non sono inscritti fra i Soci effettivi coloro che già sono affetti da   malattia cronica o da imperfezioni che gli rendano inabili al lavoro.

ART. 8.

Non potranno continuare a far parte della Sezione quegli ascritti   effettivi od onorari che per qualsivoglia motivo volontario od imposto   cessassero di far parte della Confraternita ed
in questa ipotesi non potranno affacciare pretese di rimborso

 

ART. 9.

Chi vuol essere ammesso come ascritto effettivo deve venir presentato da   un Consigliere ed a corredo della domanda unire il Certificato di sana e   robusta costituzione, non
che quelli di buona condotta religiosa e morale, dichiarandosi disposto a   subire le visite dei medici delegati dall’Amministrazione. Il Consiglio,   visto che nulla osti, lo dichiarerà
postulante e la richiesta sarà affissa affine di suscitare i reclami   nell’Oratorio o Sala di vestiario dei Confratelli, e dopo 10 giorni di   continuata affissione delibererà in proposito.

ART. 10.

Chi voglia essere Socio od ascritto Onorario deve dichiararlo alla   presidenza che lo farà inscrivere rendendone informato il Consiglio   nell’adunanza più prossima.

ART. 11.

Il Confratello che desidera far parte della Sezione come Socio onorario   deve obbligarsi per un anno. Non dando disdetta per iscritto almeno un mese   prima della scadenza
dell’anno, si riterrà obbligato anche per  l’anno seguente.

ART. 12.

Tanto il Socio effettivo che l’onorario avranno ingresso col 1.° Gennaio,   1.° Aprile, 1° Luglio e 1.° Ottobre successivo all’accettazione; sempreche   sia stato già eseguito il pagamento anticipato del trimestre.

TITOLO III.

Doveri e   diritti dei Soci

ART. 13.

 Ogni ascritto effettivo ed onorario è obbligato:

1.° A pagare puntualmente in anticipo il contributo trimestrale.

2.° Ad intervenire alle adunanze generali della Sezione

3.° A dichiarare immediatamente al Consiglio di Direzione il cambiamento   del suo domicilio, ove avvenga.

4.°  A prendere esatta   conoscenza del presente Regolamento.

5.° A mantenere buona condotta religiosa e morale, e vita operosa.

ART. 14

Il contributo anticipato trimestrale sarà sì per gli effettivi che per   gli onorari di Lire Una.

ART. 15.

Solo l’ascritto effettivo dimorante in Pontremoli o nei paesi limitrofi,   che dopo un anno di appartenenza alla Sezione viene colpito da malattia che   lo renda inabile al lavoro, dietro
avviso dato all’Amministrazione, avrà diritto dopo due giorni dalla   constatata verità ad un sussidio giornaliero di Lire 1,20 più le spese di   medicine per giorni sessanta o continuando
la malattia percepirà solamente una Lira per altri 30 giorni; quindi il   sussidio cesserà. Per altro nel corso di 12 mesi non si potrà corrispondere a   nessun socio una somma maggiore
di Lire 120 tanto per solo sussidio di malattia, come complessivamente per   sussidi di malattia, medicine, cure balnearie, pensioni, viaggi intrapresi   per consulti medici, sussidii per
cronicità ecc.

ART. 16.

Sempre dopo due mesi di malattia, o prima quando lo si creda necessario,   l’ascritto o Socio dietro incarico dell’amministrazione verrà visitato al   fine di costatare se la malattia fosse divenuta cronica, da un medico a ciò   delegato.

ART. 17.

L’ascritto che ha percepito sussidi per una malattia che vien dichiarata   d’indole cronica perde ogni diritto a sussidio motivato da quella od altra   malattia, come egualmente perde
il diritto a sussidio in una malattia riconosciuta periodica o contagiosa ed   epidemica.

L’ammalato cronico ed il periodico, per altro, ponno essere soccorsi col   fondo ai cronici destinato e con quello delle pensioni vitalizie se avran   compiuto il venticinquesimo  anno di appartenenza non interrotta alla   Sezione o quando lo avran compiuto se persisteranno ad appartenervi. Il   Priore o Presidente, il Consiglio, i visitatori, i medici ed anche più soci
potranno provocare un consulto quando un iscritto sia frequentemente ammalato   di una stessa malattia, per deliberare se questa è di indole cronica o periodica.   Dichiarata l’indole cronica o periodica, vengono computati i vari periodi di   sussidio anche non continui dati per la medesima malattia per costituire le   giornate di diritto a sussidio a senso dell’articolo 15.

ART. 18.

E’ in facoltà del Consiglio di Direzione di sussidiare il malato cronico   che persiste ad appartenere alla Sezione in quella misura che reputerà   conveniente.

ART. 19.

Non è dato alcun sussidio nel caso di malattie provenienti da mal   costume, abusi, disordini, puerperii.

ART. 20.

L’ascritto ammalato che di propria scienza trascurasse le ordinazioni del   Medico o per sua colpa prolungasse la malattia da cui è affetto, cesserà   immediatamente di percepire
il sussidio durante la medesima.

ART. 21.

I sussidi per cure balnearie delle quali sia stato costatato il    bisogno, non che i sussidi nelle epidemie saranno straordinariamente dati col   fondo che la confraternita passa
come all’art. 4 allinea 5.

ART. 22.

Gli ascritti effettivi resi impotenti ad ogni guadagno per malattia   cronica o per inoltrata vecchiaia, dopo venticinque anni di iscrizione non   interrotta nella Sezione, avranno diritto ad un sussidio continuo dì Lire   Cinquanta annue, somma questa che potrà essere diminuita od aumentata per   deliberazione del Consiglio quando le rendite, del fondo pensioni fossero   insufficienti o esuberanti a corrisponderla.

A formare un tal fondo concorreranno i tre quinti dei risparmi   fatti dalla Sezione nel corso dell’anno amministrativo, ed i doni e lasciti   eventuali che venissero allo scopo destinati.

ART. 23.

Il socio effettivo che sia preso da malattia cronica o da imperfezione   permanente che lo renda inabile al lavoro entro il primo anno dalla sua   ammissione sarà escluso dalla sezione
e gli saranno restituite le tasse pagate tenendo conto dei sussidi straordinari   che per avventura avesse già percepiti.

ART. 24.

Morendo un Socio effettivo dopo un anno dalla sua ammissione sarà dato,   dietro domanda, un sussidio non maggiore di Lire 10 alla sua famiglia se ne   era il sostegno. Ai funerali ed ai trasporti dei Soci anche solo benemeriti   morti in Pontremoli viene inviata una corona con dizione analoga alla classe   cui apparteneva.

ART. 25.

Avvenendo la morte od esclusione o ritiro di un socio, il quale avesse   anticipate delle quote, queste s’intenderanno doversi erogare a profitto   della Sezione, salvo il caso previsto
coll’articolo 23.

ART. 26.

Alle famiglie bisognose dei soci effettivi in congedo illimitato   richiamati per almeno due mesi sotto le armi vien dato dal Consiglio un   sussidio non maggiore di Lire quindici
sempreche i fondi di che all’art. 4 N. 5 siano sufficienti.

 

ART. 27.

I soci onorari da almeno un anno potranno dietro domanda diventare soci   effettivi semprechè ottemperino alle formalità tutte d’ammissione e saranno   idonei a ricevere sussidio tre mesi dopo l’avvenuta iscrizione nella nuova   classe.

TITOLO IV

Amministrazione   della Sezione

ART. 28.

Amministrano la Sezione

1. Il Consiglio della Confraternita dai casi dal presente regolamento   contemplati

2. L’assemblea degli Ascritti.

3. Il Consiglio di Direzione.

4. Un Comitato di tre Sindaci

5. Un Comitato di tre Probi Viri.

ART. 29.

Compongono il Consiglio di Direzione

Un Presidente

Primo e secondo Vice Presidente

Sei Consiglieri

Un Cassiere

Un Segretario o Cancelliere

Un Vice Segretario

Il Priore della Confraternita o di diritto Presidente della Sezione come   il primo e secondo Sotto Priore ne sono  i due vice-Presidenti ancorché   non ascritti.

I Consiglieri sono scelti fra i Soci effettivi; i Sindaci, i Probi Viri,   il Segretario e Vice Segretario possono essere scelti ancora fra i Soci   onorari come pure il cassiere, il qual
ultimo potrà anche essere persona estranea alla confraternita senza far parte   in tal caso del Consiglio.

Le nomine sono fatte dagli ascritti convocati in Assemblea generale.

ART. 30.

Non possono venire eletti a qualsiasi Ufficio nel Consiglio di Direzione   gli analfabeti, le donne, i soci pensionati nè coloro che non hanno compiuto   il venticinquesimo anno
di età, come pure non potranno contemporaneamente farne parte gli ascendenti,   i discendenti, il suocero ed il genero.

ART. 31.

Tutti i membri del Consiglio durano in carica 3 anni, e possono venire   rieletti. I Consiglieri, i Snidaci ed i Probi Viri vengono rinnovati per un   terzo ogni anno. Nei due primi anni la scadenza è determinata dalla sorte, in   seguito dall’anzianità di nomina.

ART. 32.

Durante l’esercizio non vi è luogo a surrogazione straordinaria di   Consiglieri, Sindaci o Probi Viri eccetto il caso in cui si trovino ridotti a   meno di due terzi del numero prescritto, dovendosi allora convocare   straordinariamente   l’assemblea perché provveda alle vacanze.

ART. 33.

Chi surroga funzionari anzi tempo scaduti, rimane in Ufficio sol quanto   avrebbe durato in carica il suo predecessore, e sarà quindi tenuto conto del   maggior numero di voti ottenuti dai nuovi eletti per assegnare ai medesimi   successivamente i turni che spettavano a coloro che sono cessati, dovendosi   dare la precedenza ai turni più lontani alla scadenza.

ART. 34.

Gli stipendiati sono nominati dal Consiglio il quale li sorveglia   nell’adempimento delle rispettive attribuzioni.

ART. 35.

Gli stipendiati devono essere Soci; ma non potranno durante il loro   impiego prender parte alle discussioni nelle adunanze della Sezione ne essere   nominati ad Uffici gratuiti
nell’amministrazione della stessa.

.
La sospensione degli stipendiati sarà pronunciata dal Presidente, il quale ne   riferirà al consiglio nella prima adunanza per le ulteriori disposizioni.

ART. 37.

La destituzione degli stipendiati spetta al Consiglio di Direzione.

TITOLO V

Doveri ed uffizi dei Membri del   Consiglio di Direzione

ART. 38.

Il Consiglio  di Direzione delibera a maggioranza di voti sopra   tutti gli affari della Sezione ed attende alla migliore Amministrazione e   buon andamento della medesima.

ART. 39.

Il presidente ha la rappresentanza della Sezione, fa osservare il   regolamento, formula le questioni da porsi a partito, regola le discussioni,   le votazioni e scrutini, rilascia i
mandati di pagamento delle spese ordinarie state debitamente approvate,   autentica le copie degli atti della Sezione insieme al Cancelliere e da   effetto alle delibere prese dal Consiglio
di Direzione.

ART. 40.

I Consiglieri sono incaricati di vegliare sopra tutto ciò che può   riguardare la condizione dei soci, s’interessano dei reclami, e delle domande   a loro fatte, riferiscono e concertano
in proposito il da farsi nel Consiglio di Direzione.

ART. 41.

È dovere di ciascun consigliere, di assistere a tutte le adunanze del   Consiglio di Direzione e patrocinare coscienziosamente l’interesse morale e   materiale della Sezione.

 

ART. 42.

Il Consigliere che senza preavviso giustificativo in iscritto notificato   alla Presidenza, manchi alle adunanze ordinarie del Consiglio più di tre   volte consecutive, si potrà ritenere aver rinunziato alla sua carica; ed il   Consiglio, se crede, delibererà in proposito e gliene darà comunicazione. In   casi speciali potrà il Consiglio accordare congedi temporanei ai propri   membri.

ART. 43.

Il Cassiere, se è eletto dall’Assemblea, tiene i conti di cassa, impiega   il danaro eccedente, sceglie quel  numero di esattori che meglio crede   per esigere sotto sua responsabilità le quote dai soci ed il denaro spettante   alla Sezione, presenta ogni anno il conto di Cassa, e si assoggetta a quelle   revisioni e verificazioni che il Consiglio credesse operare.

ART. 44.

Il Segretario redige in apposito registro i verbali delle adunanze tanto   delle Assemblee Generali quanto del Consiglio di Direzione, ne tiene la   corrispondenza, dirige gli ammanuensi, si presta in una parola alla scritturazione   di tutti gli atti della Sezione, ed a quanto concerne il buon andamento della   contabilità.

ART. 45.

I Snidaci debbono

1.° Vegliare alla stretta osservanza dei regolamenti e delle   deliberazioni sociali.

2.° Determinare d’accordo col Consiglio la forma del Bilancio e delle   situazioni e sorvegliare la tenuta dei registri.

3.° Controllare i rendiconti del Cassiere, verificare che tutte le   entrate e spese siano giustificate da regolari documenti, che i sussidi agli   ammalati vengano pagati in quelle misure fissate dal presente statuto, e che   le altre spese tutte siano contenute nelle rispettive cifre stanziate nel   bilancio preventivo. Riconoscendo esatto e regolare il rendiconto, lo   firmeranno prima che sia pubblicato.

4. ° Convocare le assemblee straordinarie di cui all’artico 49 ed anche   l’assemblea ordinaria se il Consiglio ometta di farlo.

5.° Intervenire alle Assemblee generali.

ART. 46.

I snidaci hanno diritto di ottenere dal Consiglio notizie e schiarimenti   intorno alle diverse operazioni sociali, di assistere con voto consultivo   alle riunioni del Consiglio, di fare inserire nell’ordine del giorno di   queste e dell’assemblea generale le proposte che credono opportune   nell’interesse della Sezione.

ART. 47.

I Probi Viri decidono inappellabilmente di tutte le controversie fra Soci   ed amministratori. Essi decidono anche come amichevoli compositori.

TITOLO VI
Delle adunanze della Sezione

ART. 48.

L’intiera Sezione si riunisce in   adunanza ordinaria nella prima settimana di marzo e novembre

1. per la nomina dei Membri del Consiglio di Direzione di cui all’art.   29.

2. per 1′ approvazione dei conti preventivi e consuntivi.

3. per la proclamazione dei soci benemeriti.

4. per presentare e chiedere al Consiglio della confraternita   modificazioni ed aggiunte al presente regolamento e procurarne l’approvazione   Ecclesiastica e, ove occorre, anche quella Civile.

ART. 49

La Sezione si riunisce in adunanza straordinaria ogni volta che il   Consiglio di Direzione lo trovi necessario, o venti Soci effettivi ne   facciano istanza motivata al Presidente, oppure anche quando sia richiesta   dai Sindaci.

ART. 50.

Le adunanze sono convocate dal Presidente per mezzo di pubblici affissi o   con avvisi individuali.

ART. 51.

Tanto nelle adunanze ordinarie che nelle straordinarie non potranno   trattarsi altri argomenti fuorché quelli posti all’ordine del giorno. I soci   che intendessero fare proposte in adunanza generale ordinaria dovranno   presentarle in iscritto alla presidenza almeno quindici giorni prima di   quello fissato per 1’adunanza.

ART. 52.

Nelle adunanze, ordinarie e straordinarie, dell’intera sezione non si   potrà prendere alcuna deliberazione se non è presente almeno la decima parte   dei Soci effettivi.

ART. 53.

Ove alla prima convocazione la Sezione non fosse in numero, la seduta   sarà rimandata ad altro giorno che verrà dal Presidente notificato con nuovi   affissi od inviti; ed in
questa seconda convocazione la Sezione potrà deliberare ed  eleggere   qualunque sia il numero e qualità degli intervenuti — Da una convocazione   all’altra dovrà correre un intervallo almeno di tre giorni.

ART. 54.

I Soci Onorari, mai i Benemeriti, potranno intervenire alle adunanze   tanto ordinarie quanto straordinarie, ma non vi avranno che voto consultivo,   tranne il caso di seconda convocazione nella quale non fosse presente nessun   socio effettivo.

ART. 55.

La condotta della discussione spetta al Presidente, come pure questi   provocherà le pene, non che il giudizio di esclusione, anche seduta stante,   contro chi trascendesse ad intemperanze, turbasse 1’ordine e la calma delle   adunanze.

Le elezioni devono essere fatte non più tardi di sette giorni dopo   1’assemblea ordinaria, salvo il caso previsto dallarticolo 32.

ART. 57.

La Presidenza ne da avviso ai soci effettivi ed onorari d’ambo i sessi   come è prescritto dall’articolo 50, indicando il giorno, l’ora ed il luogo   della riunione, e curerà che le schede per le nomine da farsi siano   recapitate al domicilio dei Soci o si trovino nel luogo di riunione. Le   votazioni si faranno contemporaneamente per voto segreto col metodo di tenere   aperte le urne per un tempo non minore di cinque ore sotto la sorveglianza di   una commissione di scrutinio eletta dal Consiglio e che funzionerà in base a   discipline da determinarsi col regolamento interno. Nel luogo di riunione si   troveranno persone di fiducia per scrivere le schede agli analfabeti,    quando questi non amino farla scrivere da persona di loro scelta. Onde siano   valide per la nomina dei Consiglieri, Cancelliere, Vice Cancelliere,   Cassiere, Sindaci e Probi Viri basterà la maggioranza assoluta di voti.

TITOLO VII
Delle Adunanze del Consiglio di Direzione

ART. 58.

Il Consiglio di Direzione tiene adunanze ordinarie e straordinarie.

ART. 59.

Si riunisce in adunanza ordinaria tutte le settimane ed in adunanza   straordinaria dietro invito del  Presidente soltanto per affari speciali   da indicarsi nell’invito stesso.

ART. 60.

Nelle adunanze del Consiglio d’ogni settimana si tratterà dell’ammissione   di nuovi soci, dei sussidi da accordarsi, e della contabilità. In esse potrà   discutersi anche sopra argomenti riguardanti il vantaggio speciale degli   ascritti e generale della sezione.

ART. 61.

Le adunanze del Consiglio di Direzione non sono valide se non è presente   la maggioranza dei Consiglieri, salvo il caso previsto dall’art. 64. I   sussidi ordinari, dovendo essere pagati settimanalmente, potranno essere   deliberati in via straordinaria, qualunque sia il numero dei Consiglieri   presenti.

ART. 62.

Tutti i membri del Consiglio hanno voto deliberativo, i Sindaci ed i   Probi Viri solamente consultivo.

TITOLO VII
Impiego del danaro della Sezione

ART. 63.

Il denaro sopravvanzante sarà a preferenza depositato su libretti a   risparmio della Banca Pontremolese Industriale e Commerciale intestali alle   diverse forme di erogazioni che fa la Sezione. I risparmi a fine d’anno   saranno ripartiti sopra i singoli libretti come in proposito delibererà il   Consiglio, salvo sempre ad arricchire dei tre quinti del risparmio totale il   fondo Pensioni.

ART. 64.

Allorquando il Consiglio debba deliberare impiego o ritiro di capitali o   depositi, dovranno trovarsi presenti almeno due terzi dei membri che lo   compongono.

TITOLO IX

Esclusione dei Soci

ART. 65.

Sono esclusi dalla Sezione tutti coloro che

1. Incorrono nella radiazione dalla confraternita.

2. Quegli che insultino il Presidente ed il Consiglio Direttivo ovvero il   Medico inviato dalla Sezione o qualunque ascritto nell’esercizio delle   proprie funzioni in relazione alla carica da essi coperta.

3. Quegli che incaricati di visitare gli ammalati e di renderne conto   diano false informazioni.

4. Quegli che fossero riconosciuti affetti da malattia cronica o da   imperfezione permanente che li renda inabili al lavoro, preesistente alla   loro ammissione.

5. Quelli che per fruire del sussidio simulino una malattia, o   maliziosamente la prolunghino o 1’aggravino  ovvero usino qualsiasi   altro inganno.

6. Quegli che cercassero di spargere dissensioni fra gli ascritti o   rendessero con deliberato proposito nocumento materiale e morale alla   Sezione.

ART. 66.

L’espulsione di un socio può essere proposta da tre Consiglieri o da   venti ascritti, motivando però la richiesta.

ART. 67.

Sarà facoltativo al Consiglio di dichiarare decaduti da ascritti coloro   che manchino al pagamento dei contributi per un semestre consecutivo. Sarà in   facoltà del Consiglio, con annotazione però di interruzione all’effetto delle   pensioni, di riaccettare il decaduto, dietro pagamento degli arretrati,   quando questi non oltrepassino gli anni due. In caso diverso deve conformarsi   a tutte le prescrizioni dei nuovi ammessi ed essere considerato come tale.

 

ART. 68.

La ammonizione ed espulsione dei Soci debbono essere deliberate a   scrutinio segreto dal Consiglio costituito come all’articolo 64.

ART. 69.

Gli esclusi e quegli spontaneamente eliminatisi non hanno diritto a   rimborsi, a quote sociali ne ad altri indennizzi.

ART. 70.

La deliberazione dell’esclusione notificata all’escluso lascia campo al   ricorso alla Assemblea Generale, sempre  che sia fatto entro 15 giorni   dalla notifica.

TITOLO X

Dell’assistenza e del modo di   conseguirla

ART. 71.

Ogni anno verrà dal Consiglio di Direzione scelto un numero adeguato di   ascritte ed ascritti effettivi, ed in mancanza, di onorari ai quali si darà   l’incarico di visitare gli ammalati e riferire tosto sulla convenienza di   sussidiarli.

ART. 72.

Gli ascritti visitatori, prescelti all’effetto suindicato, si occuperanno   in ispecial modo di verificare se il sussidio reclamato si debba   somministrare e sarà loro cura di riferire
al Consiglio di sette in sette giorni sulla continuazione o cessazione del   sussidio medesimo.

ART. 73.

Il socio che cade ammalato ne da avviso al Consiglio direttivo,   corredando la lettera colla ricevuta del  trimestre in corso.

ART. 74.

Il Presidente appena ricevuto 1’avviso, invita qualcuno dei visitatori a   recarsi presso 1’infermo e riferire sul di lui stato; e sulla proposta del   medesimo provoca dal Consiglio, alla prima seduta, l’approvazione della sua   disposizione e la concessione del sussidio. Sarà in facoltà del Consiglio di   richiedere un certificato medico e anche di far verificare la malattia da   un’altro medico, qualunque volta gli piaccia, e sulla semplice dichiarazione   del medesimo potrà deliberare la negazione o cessazione del sussidio.

ART. 75.

Il Socio al quale venisse rifiutato il sussidio, può richiedere di essere   sottoposto al giudizio di una commissione da nominarsi dal Consiglio. Detta   commissione si comporrà almeno di un medico e di due Consiglieri. Nei casi di   controversia sarà libero si al Consiglio che all’ascritto appellarsi ad una   seconda Commissione composta di uno o più medici scelti dal Consiglio e dei   Probi Viri.. L’ ascritto può fare intervenire con voto consultivo un medico   di sua fiducia. Il giudizio emanato da questa Commissione sarà inappellabile.   Tra una visita e l’altra dovrà correre un intervallo non maggiore di otto   giorni.

ART. 76.

L’ascritto che si trova per qualsivoglia motivo domiciliato nelle   vicinanze di Pontremoli in luogo di facile accesso pei visitatori, ed abbia   quindi diritto a sussidio, deve entro otto giorni dal principio della   malattia, far avvertita la Direzione mediante certificato medico dichiarante   i giorni di subita malattia.

ART. 77.

Il soccorso per malattia ai Soci comincia a pagarsi dopo due giorni   dall’avviso dato al Consiglio di Direzione:

La spedizione dei relativi mandati si farà di sette in sette giorni sino   alla cessazione della malattia  o del sussidio come all’art.15.  Il   socio che percepisce sussidio è tenuto a pagare il contributo.

ART. 78.

Sarà sospeso il sussidio chiesto da un’ascritto in ritardo nei pagamenti   dei tributi, fino a che si sia posto in pari. La famiglia di un socio defunto   perderà il diritto al soccorso quando alla di lui morte fosse in ritardo al   pagamento di un semestre.

ART. 79.

Il contributo senza incorrere in interruzione non vien pagato dagli   ascritti presenti sotto le armi in tempo di guerra nazionale, ne nel tempo di   servizio temporaneo obbligatorio fissato per legge. Quei che in congedo   illimitato sono chiamati sotto le armi per almeno due mesi continuano a pagare   il contributo, ma questi soli potranno ottenere i sussidi che all’art. 4   allinea 5.

ART. 80.

La Sezione e obbligata alle diverse forme di sussidio fino al totale   esaurimento del fondo riscosso e che fu appositamente stanziato ed anche di   quelli conservati.

Disposizioni  transitorie

ART. 81.

Il Consiglio della Venerabile Confraternita oltre all’attributo di che   all’art. 48 nomina ed elegge le cariche, come pure accetta i postulanti   iscrivendoli come soci effettivi ed onorari, e questo nel primo anno fino a che   la Sezione possa essere in grado di reggersi da sè.

ART. 82.

Il limite dell’età è portato per quei confratelli che da 20 anni   appartengono alla Confraternita ad anni 55 e saranno pure accettati i   Capiguardia di diritto senza distinzione di età. In questi due casi debbono   essere ottemperate le altre formalità e l’ammissione avvenire entro l’anno   1890.

ART. 83.

Il Consiglio di Direzione formerà il regolamento interno in armonia col   presente e lo sottoporrà all’approvazione dell’assemblea e alla revisione   dell’autorità ecclesiastica.

Visto etc. si approva

Pontremoli dal Nostro Palazzo   Vescovile

questo giorno 13 Dicembre 1889.

                                                                                 DAVID VESCOVO