REGOLAMENTO ORGANICO (anno 1889)
PER LA SEZIONE DI MUTUO SOCCORSO DELLA VENERABILE CONFRATERNITA DELLA MISERICORDIA IN PONTREMOLI APPROVATO IL 13 DICEMBRE 1889
per la Sezione di Mutuo Soccorso della Venerabile Confraternita della Misericordia in Pontremoli. TITOLO I Costituzione e Scopo della Sezione ART. 1. Per accrescere il benessere materiale mediante il mutuo Soccorso fra gli ascritti alla Venerabile Confraternita della Misericordia pel tempo della loro dimora in Pontremoli e paesi vicini, vien costituita in seno alla medesima una Sezione di Mutuo Soccorso, l’andamento della quale è tracciato dal presente regolamento. ART. 2. Quantunque la Sezione abbia contabilità separata dalla confraternita, ed amministrazione quasi autonoma, pure non potrà aver per soci che gli ascritti ed ascritte alla confraternita stessa elencati nelle due classi di soci Effettivi od Onorari secondo la loro condizione e richiesta, salvo sempre il caso che appresso. ART. 3. I facenti parte della Sezione s’interdicono di fare in corpo pubbliche comparse, e di intervenire a ricevimenti, ecc. e si asterranno dall’adottare vessilli ed in generale dal far atti che potrebbero indurre a credere non essere il mutuo soccorso l’unico loro scopo. Solo il Presidente fregiato del distintivo che verrà adottato, con qualche membro del Consiglio e dietro delibera, dello stesso potrà rappresentare in date circostanze la Sezione, previo il beneplacito dell’Autorità ecclesiastica e quello dell’Autorità civile ove occorra. ART. 4. La Sezione di Mutuo Soccorso si propone pei suoi ascritti bisognosi 1.° Di sussidiarli in caso d’impotenza al lavoro, causata da malattia. 2.° Di elargire sussidii ai suoi malati cronici. 3.° Di dare pensioni vitalizie a coloro che da 25 anni almeno e continuatamente ascritti, giunti alla vecchiaia, siano inabili a qualunque lavoro e guadagno o manchino di sufficiente rendita particolare, ne abbiano parenti che li sostentino. 4.° Di pagare un sussidio alla famiglia riconosciuta bisognosa in caso di morte d’un ascritto effettivo. 5.° Di dispensare annualmente una sol volta sussidi, nonché agli ascritti, per cure balnearie, per chiamata sotto le armi ecc. e anche ai poveri della Città secondo i mezzi che a disposizione della Sezione saranno a questo fine passati dalla Confraternita. 6.° Di promuovere ed attuare nella misura dei propri mezzi quelle istituzioni riconosciute utili e benefiche ai suoi ascritti, nonché alla Città ed alla Classe operaia, tanto nel rispetto economico, che nell’intellettuale e morale. 7.° Di promuovere la formazione di una Cassa Centrale di fratellanza fra quelle Sezioni che potrebbero sorgere con simile intento e regolamento in seno alle compagnie della Diocesi. ART. 5. La Sezione si mantiene e provvede ai suoi bisogni col prodotto della quota mensile di ciascun Socio, coi frutti dei capitali sociali, colle elargizioni, donazioni, offerte ecc. fatte
TITOLO II. ART. 6. Può far parte della Sezione di Mutuo Soccorso ogni ascritto alla Confraternita. Gli ascritti si dividono in tre classi. 1. Ascritti o Soci effettivi. 2. Ascritti o Soci Onorari. 3. Ascritti o Soci Benemeriti. Saranno classati fra gli effettivi tutti coloro che dimoranti in Pontremoli o paesi limitrofi e dall’età di anni sedici a quarantacinque traggono al tempo dell’inscrizione i mezzi Sono Soci Onorari quei confratelli che sussidiano la Sezione coi contributi senza distinzione di dimora o di età. Fra queste due classi di confratelli ascritti viene reclutato il personale occorrente alla Amministrazione. Sono poi proclamati, dietro proposta del Consiglio, in Assemblea Generale, Soci Benemeriti indistintamente tutti coloro che non ascritti alla confraternita sussidiano la Sezione con una offerta non inferiore alle Lire Cinquanta. Questi non potranno aver voto nelle elezioni, ne coprire cariche, ne aver ingerenza nell’Amministrazione e nei Consigli, e a loro sarà solamente dimostrata gratitudine nei casi e modi stabiliti dal ART. 7. Non sono inscritti fra i Soci effettivi coloro che già sono affetti da malattia cronica o da imperfezioni che gli rendano inabili al lavoro. ART. 8. Non potranno continuare a far parte della Sezione quegli ascritti effettivi od onorari che per qualsivoglia motivo volontario od imposto cessassero di far parte della Confraternita ed
ART. 9. Chi vuol essere ammesso come ascritto effettivo deve venir presentato da un Consigliere ed a corredo della domanda unire il Certificato di sana e robusta costituzione, non ART. 10. Chi voglia essere Socio od ascritto Onorario deve dichiararlo alla presidenza che lo farà inscrivere rendendone informato il Consiglio nell’adunanza più prossima. ART. 11. Il Confratello che desidera far parte della Sezione come Socio onorario deve obbligarsi per un anno. Non dando disdetta per iscritto almeno un mese prima della scadenza ART. 12. Tanto il Socio effettivo che l’onorario avranno ingresso col 1.° Gennaio, 1.° Aprile, 1° Luglio e 1.° Ottobre successivo all’accettazione; sempreche sia stato già eseguito il pagamento anticipato del trimestre. TITOLO III. Doveri e diritti dei Soci ART. 13. Ogni ascritto effettivo ed onorario è obbligato: 1.° A pagare puntualmente in anticipo il contributo trimestrale. 2.° Ad intervenire alle adunanze generali della Sezione 3.° A dichiarare immediatamente al Consiglio di Direzione il cambiamento del suo domicilio, ove avvenga. 4.° A prendere esatta conoscenza del presente Regolamento. 5.° A mantenere buona condotta religiosa e morale, e vita operosa. ART. 14 Il contributo anticipato trimestrale sarà sì per gli effettivi che per gli onorari di Lire Una. ART. 15. Solo l’ascritto effettivo dimorante in Pontremoli o nei paesi limitrofi, che dopo un anno di appartenenza alla Sezione viene colpito da malattia che lo renda inabile al lavoro, dietro ART. 16. Sempre dopo due mesi di malattia, o prima quando lo si creda necessario, l’ascritto o Socio dietro incarico dell’amministrazione verrà visitato al fine di costatare se la malattia fosse divenuta cronica, da un medico a ciò delegato. ART. 17. L’ascritto che ha percepito sussidi per una malattia che vien dichiarata d’indole cronica perde ogni diritto a sussidio motivato da quella od altra malattia, come egualmente perde L’ammalato cronico ed il periodico, per altro, ponno essere soccorsi col fondo ai cronici destinato e con quello delle pensioni vitalizie se avran compiuto il venticinquesimo anno di appartenenza non interrotta alla Sezione o quando lo avran compiuto se persisteranno ad appartenervi. Il Priore o Presidente, il Consiglio, i visitatori, i medici ed anche più soci ART. 18. E’ in facoltà del Consiglio di Direzione di sussidiare il malato cronico che persiste ad appartenere alla Sezione in quella misura che reputerà conveniente. ART. 19. Non è dato alcun sussidio nel caso di malattie provenienti da mal costume, abusi, disordini, puerperii. ART. 20. L’ascritto ammalato che di propria scienza trascurasse le ordinazioni del Medico o per sua colpa prolungasse la malattia da cui è affetto, cesserà immediatamente di percepire ART. 21. I sussidi per cure balnearie delle quali sia stato costatato il bisogno, non che i sussidi nelle epidemie saranno straordinariamente dati col fondo che la confraternita passa ART. 22. Gli ascritti effettivi resi impotenti ad ogni guadagno per malattia cronica o per inoltrata vecchiaia, dopo venticinque anni di iscrizione non interrotta nella Sezione, avranno diritto ad un sussidio continuo dì Lire Cinquanta annue, somma questa che potrà essere diminuita od aumentata per deliberazione del Consiglio quando le rendite, del fondo pensioni fossero insufficienti o esuberanti a corrisponderla. A formare un tal fondo concorreranno i tre quinti dei risparmi fatti dalla Sezione nel corso dell’anno amministrativo, ed i doni e lasciti eventuali che venissero allo scopo destinati. ART. 23. Il socio effettivo che sia preso da malattia cronica o da imperfezione permanente che lo renda inabile al lavoro entro il primo anno dalla sua ammissione sarà escluso dalla sezione ART. 24. Morendo un Socio effettivo dopo un anno dalla sua ammissione sarà dato, dietro domanda, un sussidio non maggiore di Lire 10 alla sua famiglia se ne era il sostegno. Ai funerali ed ai trasporti dei Soci anche solo benemeriti morti in Pontremoli viene inviata una corona con dizione analoga alla classe cui apparteneva. ART. 25. Avvenendo la morte od esclusione o ritiro di un socio, il quale avesse anticipate delle quote, queste s’intenderanno doversi erogare a profitto della Sezione, salvo il caso previsto ART. 26. Alle famiglie bisognose dei soci effettivi in congedo illimitato richiamati per almeno due mesi sotto le armi vien dato dal Consiglio un sussidio non maggiore di Lire quindici
ART. 27. I soci onorari da almeno un anno potranno dietro domanda diventare soci effettivi semprechè ottemperino alle formalità tutte d’ammissione e saranno idonei a ricevere sussidio tre mesi dopo l’avvenuta iscrizione nella nuova classe. TITOLO IV Amministrazione della Sezione ART. 28. Amministrano la Sezione 1. Il Consiglio della Confraternita dai casi dal presente regolamento contemplati 2. L’assemblea degli Ascritti. 3. Il Consiglio di Direzione. 4. Un Comitato di tre Sindaci 5. Un Comitato di tre Probi Viri. ART. 29. Compongono il Consiglio di Direzione Un Presidente Primo e secondo Vice Presidente Sei Consiglieri Un Cassiere Un Segretario o Cancelliere Un Vice Segretario Il Priore della Confraternita o di diritto Presidente della Sezione come il primo e secondo Sotto Priore ne sono i due vice-Presidenti ancorché non ascritti. I Consiglieri sono scelti fra i Soci effettivi; i Sindaci, i Probi Viri, il Segretario e Vice Segretario possono essere scelti ancora fra i Soci onorari come pure il cassiere, il qual Le nomine sono fatte dagli ascritti convocati in Assemblea generale. ART. 30. Non possono venire eletti a qualsiasi Ufficio nel Consiglio di Direzione gli analfabeti, le donne, i soci pensionati nè coloro che non hanno compiuto il venticinquesimo anno ART. 31. Tutti i membri del Consiglio durano in carica 3 anni, e possono venire rieletti. I Consiglieri, i Snidaci ed i Probi Viri vengono rinnovati per un terzo ogni anno. Nei due primi anni la scadenza è determinata dalla sorte, in seguito dall’anzianità di nomina. ART. 32. Durante l’esercizio non vi è luogo a surrogazione straordinaria di Consiglieri, Sindaci o Probi Viri eccetto il caso in cui si trovino ridotti a meno di due terzi del numero prescritto, dovendosi allora convocare straordinariamente l’assemblea perché provveda alle vacanze. ART. 33. Chi surroga funzionari anzi tempo scaduti, rimane in Ufficio sol quanto avrebbe durato in carica il suo predecessore, e sarà quindi tenuto conto del maggior numero di voti ottenuti dai nuovi eletti per assegnare ai medesimi successivamente i turni che spettavano a coloro che sono cessati, dovendosi dare la precedenza ai turni più lontani alla scadenza. ART. 34. Gli stipendiati sono nominati dal Consiglio il quale li sorveglia nell’adempimento delle rispettive attribuzioni. ART. 35. Gli stipendiati devono essere Soci; ma non potranno durante il loro impiego prender parte alle discussioni nelle adunanze della Sezione ne essere nominati ad Uffici gratuiti . ART. 37. La destituzione degli stipendiati spetta al Consiglio di Direzione. TITOLO V Doveri ed uffizi dei Membri del Consiglio di Direzione ART. 38. Il Consiglio di Direzione delibera a maggioranza di voti sopra tutti gli affari della Sezione ed attende alla migliore Amministrazione e buon andamento della medesima. ART. 39. Il presidente ha la rappresentanza della Sezione, fa osservare il regolamento, formula le questioni da porsi a partito, regola le discussioni, le votazioni e scrutini, rilascia i ART. 40. I Consiglieri sono incaricati di vegliare sopra tutto ciò che può riguardare la condizione dei soci, s’interessano dei reclami, e delle domande a loro fatte, riferiscono e concertano ART. 41. È dovere di ciascun consigliere, di assistere a tutte le adunanze del Consiglio di Direzione e patrocinare coscienziosamente l’interesse morale e materiale della Sezione.
ART. 42. Il Consigliere che senza preavviso giustificativo in iscritto notificato alla Presidenza, manchi alle adunanze ordinarie del Consiglio più di tre volte consecutive, si potrà ritenere aver rinunziato alla sua carica; ed il Consiglio, se crede, delibererà in proposito e gliene darà comunicazione. In casi speciali potrà il Consiglio accordare congedi temporanei ai propri membri. ART. 43. Il Cassiere, se è eletto dall’Assemblea, tiene i conti di cassa, impiega il danaro eccedente, sceglie quel numero di esattori che meglio crede per esigere sotto sua responsabilità le quote dai soci ed il denaro spettante alla Sezione, presenta ogni anno il conto di Cassa, e si assoggetta a quelle revisioni e verificazioni che il Consiglio credesse operare. ART. 44. Il Segretario redige in apposito registro i verbali delle adunanze tanto delle Assemblee Generali quanto del Consiglio di Direzione, ne tiene la corrispondenza, dirige gli ammanuensi, si presta in una parola alla scritturazione di tutti gli atti della Sezione, ed a quanto concerne il buon andamento della contabilità. ART. 45. I Snidaci debbono 1.° Vegliare alla stretta osservanza dei regolamenti e delle deliberazioni sociali. 2.° Determinare d’accordo col Consiglio la forma del Bilancio e delle situazioni e sorvegliare la tenuta dei registri. 3.° Controllare i rendiconti del Cassiere, verificare che tutte le entrate e spese siano giustificate da regolari documenti, che i sussidi agli ammalati vengano pagati in quelle misure fissate dal presente statuto, e che le altre spese tutte siano contenute nelle rispettive cifre stanziate nel bilancio preventivo. Riconoscendo esatto e regolare il rendiconto, lo firmeranno prima che sia pubblicato. 4. ° Convocare le assemblee straordinarie di cui all’artico 49 ed anche l’assemblea ordinaria se il Consiglio ometta di farlo. 5.° Intervenire alle Assemblee generali. ART. 46. I snidaci hanno diritto di ottenere dal Consiglio notizie e schiarimenti intorno alle diverse operazioni sociali, di assistere con voto consultivo alle riunioni del Consiglio, di fare inserire nell’ordine del giorno di queste e dell’assemblea generale le proposte che credono opportune nell’interesse della Sezione. ART. 47. I Probi Viri decidono inappellabilmente di tutte le controversie fra Soci ed amministratori. Essi decidono anche come amichevoli compositori. TITOLO VI ART. 48. L’intiera Sezione si riunisce in adunanza ordinaria nella prima settimana di marzo e novembre 1. per la nomina dei Membri del Consiglio di Direzione di cui all’art. 29. 2. per 1′ approvazione dei conti preventivi e consuntivi. 3. per la proclamazione dei soci benemeriti. 4. per presentare e chiedere al Consiglio della confraternita modificazioni ed aggiunte al presente regolamento e procurarne l’approvazione Ecclesiastica e, ove occorre, anche quella Civile. ART. 49 La Sezione si riunisce in adunanza straordinaria ogni volta che il Consiglio di Direzione lo trovi necessario, o venti Soci effettivi ne facciano istanza motivata al Presidente, oppure anche quando sia richiesta dai Sindaci. ART. 50. Le adunanze sono convocate dal Presidente per mezzo di pubblici affissi o con avvisi individuali. ART. 51. Tanto nelle adunanze ordinarie che nelle straordinarie non potranno trattarsi altri argomenti fuorché quelli posti all’ordine del giorno. I soci che intendessero fare proposte in adunanza generale ordinaria dovranno presentarle in iscritto alla presidenza almeno quindici giorni prima di quello fissato per 1’adunanza. ART. 52. Nelle adunanze, ordinarie e straordinarie, dell’intera sezione non si potrà prendere alcuna deliberazione se non è presente almeno la decima parte dei Soci effettivi. ART. 53. Ove alla prima convocazione la Sezione non fosse in numero, la seduta sarà rimandata ad altro giorno che verrà dal Presidente notificato con nuovi affissi od inviti; ed in ART. 54. I Soci Onorari, mai i Benemeriti, potranno intervenire alle adunanze tanto ordinarie quanto straordinarie, ma non vi avranno che voto consultivo, tranne il caso di seconda convocazione nella quale non fosse presente nessun socio effettivo. ART. 55. La condotta della discussione spetta al Presidente, come pure questi provocherà le pene, non che il giudizio di esclusione, anche seduta stante, contro chi trascendesse ad intemperanze, turbasse 1’ordine e la calma delle adunanze. Le elezioni devono essere fatte non più tardi di sette giorni dopo 1’assemblea ordinaria, salvo il caso previsto dall‘articolo 32. ART. 57. La Presidenza ne da avviso ai soci effettivi ed onorari d’ambo i sessi come è prescritto dall’articolo 50, indicando il giorno, l’ora ed il luogo della riunione, e curerà che le schede per le nomine da farsi siano recapitate al domicilio dei Soci o si trovino nel luogo di riunione. Le votazioni si faranno contemporaneamente per voto segreto col metodo di tenere aperte le urne per un tempo non minore di cinque ore sotto la sorveglianza di una commissione di scrutinio eletta dal Consiglio e che funzionerà in base a discipline da determinarsi col regolamento interno. Nel luogo di riunione si troveranno persone di fiducia per scrivere le schede agli analfabeti, quando questi non amino farla scrivere da persona di loro scelta. Onde siano valide per la nomina dei Consiglieri, Cancelliere, Vice Cancelliere, Cassiere, Sindaci e Probi Viri basterà la maggioranza assoluta di voti. TITOLO VII ART. 58. Il Consiglio di Direzione tiene adunanze ordinarie e straordinarie. ART. 59. Si riunisce in adunanza ordinaria tutte le settimane ed in adunanza straordinaria dietro invito del Presidente soltanto per affari speciali da indicarsi nell’invito stesso. ART. 60. Nelle adunanze del Consiglio d’ogni settimana si tratterà dell’ammissione di nuovi soci, dei sussidi da accordarsi, e della contabilità. In esse potrà discutersi anche sopra argomenti riguardanti il vantaggio speciale degli ascritti e generale della sezione. ART. 61. Le adunanze del Consiglio di Direzione non sono valide se non è presente la maggioranza dei Consiglieri, salvo il caso previsto dall’art. 64. I sussidi ordinari, dovendo essere pagati settimanalmente, potranno essere deliberati in via straordinaria, qualunque sia il numero dei Consiglieri presenti. ART. 62. Tutti i membri del Consiglio hanno voto deliberativo, i Sindaci ed i Probi Viri solamente consultivo. TITOLO VII ART. 63. Il denaro sopravvanzante sarà a preferenza depositato su libretti a risparmio della Banca Pontremolese Industriale e Commerciale intestali alle diverse forme di erogazioni che fa la Sezione. I risparmi a fine d’anno saranno ripartiti sopra i singoli libretti come in proposito delibererà il Consiglio, salvo sempre ad arricchire dei tre quinti del risparmio totale il fondo Pensioni. ART. 64. Allorquando il Consiglio debba deliberare impiego o ritiro di capitali o depositi, dovranno trovarsi presenti almeno due terzi dei membri che lo compongono. TITOLO IX Esclusione dei Soci ART. 65. Sono esclusi dalla Sezione tutti coloro che 1. Incorrono nella radiazione dalla confraternita. 2. Quegli che insultino il Presidente ed il Consiglio Direttivo ovvero il Medico inviato dalla Sezione o qualunque ascritto nell’esercizio delle proprie funzioni in relazione alla carica da essi coperta. 3. Quegli che incaricati di visitare gli ammalati e di renderne conto diano false informazioni. 4. Quegli che fossero riconosciuti affetti da malattia cronica o da imperfezione permanente che li renda inabili al lavoro, preesistente alla loro ammissione. 5. Quelli che per fruire del sussidio simulino una malattia, o maliziosamente la prolunghino o 1’aggravino ovvero usino qualsiasi altro inganno. 6. Quegli che cercassero di spargere dissensioni fra gli ascritti o rendessero con deliberato proposito nocumento materiale e morale alla Sezione. ART. 66. L’espulsione di un socio può essere proposta da tre Consiglieri o da venti ascritti, motivando però la richiesta. ART. 67. Sarà facoltativo al Consiglio di dichiarare decaduti da ascritti coloro che manchino al pagamento dei contributi per un semestre consecutivo. Sarà in facoltà del Consiglio, con annotazione però di interruzione all’effetto delle pensioni, di riaccettare il decaduto, dietro pagamento degli arretrati, quando questi non oltrepassino gli anni due. In caso diverso deve conformarsi a tutte le prescrizioni dei nuovi ammessi ed essere considerato come tale.
ART. 68. La ammonizione ed espulsione dei Soci debbono essere deliberate a scrutinio segreto dal Consiglio costituito come all’articolo 64. ART. 69. Gli esclusi e quegli spontaneamente eliminatisi non hanno diritto a rimborsi, a quote sociali ne ad altri indennizzi. ART. 70. La deliberazione dell’esclusione notificata all’escluso lascia campo al ricorso alla Assemblea Generale, sempre che sia fatto entro 15 giorni dalla notifica. TITOLO X Dell’assistenza e del modo di conseguirla ART. 71. Ogni anno verrà dal Consiglio di Direzione scelto un numero adeguato di ascritte ed ascritti effettivi, ed in mancanza, di onorari ai quali si darà l’incarico di visitare gli ammalati e riferire tosto sulla convenienza di sussidiarli. ART. 72. Gli ascritti visitatori, prescelti all’effetto suindicato, si occuperanno in ispecial modo di verificare se il sussidio reclamato si debba somministrare e sarà loro cura di riferire ART. 73. Il socio che cade ammalato ne da avviso al Consiglio direttivo, corredando la lettera colla ricevuta del trimestre in corso. ART. 74. Il Presidente appena ricevuto 1’avviso, invita qualcuno dei visitatori a recarsi presso 1’infermo e riferire sul di lui stato; e sulla proposta del medesimo provoca dal Consiglio, alla prima seduta, l’approvazione della sua disposizione e la concessione del sussidio. Sarà in facoltà del Consiglio di richiedere un certificato medico e anche di far verificare la malattia da un’altro medico, qualunque volta gli piaccia, e sulla semplice dichiarazione del medesimo potrà deliberare la negazione o cessazione del sussidio. ART. 75. Il Socio al quale venisse rifiutato il sussidio, può richiedere di essere sottoposto al giudizio di una commissione da nominarsi dal Consiglio. Detta commissione si comporrà almeno di un medico e di due Consiglieri. Nei casi di controversia sarà libero si al Consiglio che all’ascritto appellarsi ad una seconda Commissione composta di uno o più medici scelti dal Consiglio e dei Probi Viri.. L’ ascritto può fare intervenire con voto consultivo un medico di sua fiducia. Il giudizio emanato da questa Commissione sarà inappellabile. Tra una visita e l’altra dovrà correre un intervallo non maggiore di otto giorni. ART. 76. L’ascritto che si trova per qualsivoglia motivo domiciliato nelle vicinanze di Pontremoli in luogo di facile accesso pei visitatori, ed abbia quindi diritto a sussidio, deve entro otto giorni dal principio della malattia, far avvertita la Direzione mediante certificato medico dichiarante i giorni di subita malattia. ART. 77. Il soccorso per malattia ai Soci comincia a pagarsi dopo due giorni dall’avviso dato al Consiglio di Direzione: La spedizione dei relativi mandati si farà di sette in sette giorni sino alla cessazione della malattia o del sussidio come all’art.15. Il socio che percepisce sussidio è tenuto a pagare il contributo. ART. 78. Sarà sospeso il sussidio chiesto da un’ascritto in ritardo nei pagamenti dei tributi, fino a che si sia posto in pari. La famiglia di un socio defunto perderà il diritto al soccorso quando alla di lui morte fosse in ritardo al pagamento di un semestre. ART. 79. Il contributo senza incorrere in interruzione non vien pagato dagli ascritti presenti sotto le armi in tempo di guerra nazionale, ne nel tempo di servizio temporaneo obbligatorio fissato per legge. Quei che in congedo illimitato sono chiamati sotto le armi per almeno due mesi continuano a pagare il contributo, ma questi soli potranno ottenere i sussidi che all’art. 4 allinea 5. ART. 80. La Sezione e obbligata alle diverse forme di sussidio fino al totale esaurimento del fondo riscosso e che fu appositamente stanziato ed anche di quelli conservati. Disposizioni transitorie ART. 81. Il Consiglio della Venerabile Confraternita oltre all’attributo di che all’art. 48 nomina ed elegge le cariche, come pure accetta i postulanti iscrivendoli come soci effettivi ed onorari, e questo nel primo anno fino a che la Sezione possa essere in grado di reggersi da sè. ART. 82. Il limite dell’età è portato per quei confratelli che da 20 anni appartengono alla Confraternita ad anni 55 e saranno pure accettati i Capiguardia di diritto senza distinzione di età. In questi due casi debbono essere ottemperate le altre formalità e l’ammissione avvenire entro l’anno 1890. ART. 83. Il Consiglio di Direzione formerà il regolamento interno in armonia col presente e lo sottoporrà all’approvazione dell’assemblea e alla revisione dell’autorità ecclesiastica. Visto etc. si approva Pontremoli dal Nostro Palazzo Vescovile questo giorno 13 Dicembre 1889. DAVID VESCOVO
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